Vista la D.G.C. 223 del 13/06/2017, con la quale è stata istituita l'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo, comprendente anche il Vicolo dell'Opera, un tratto di via Giuseppe Garibaldi compreso tra via Santo Stefano e la stessa Piazza Duomo ed un tratto di via Giuseppe Mazzoni compreso tra via dei Lanaioli e Piazza Duomo;
dato atto che la parte di piazza ricompresa nell'anzidetta Area Pedonale Urbana è rappresentata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
dato atto altresì che, al fine di rendere efficace la pedonalizzazione nell'area della piazza interessata dal presente provvedimento, si è resa necessaria l'installazione di dissuasori mobili a scomparsa, di paletti e di fioriere lungo parte del perimetro dell'area di cui trattasi;
Visti gli artt. 5 e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n.495;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
che dal giorno 23 GIUGNO 2017 siano attuati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
l'area pedonale urbana ed i relativi accessi consentiti sono riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
1.1
Nell'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo è interdetta la circolazione a tutti i veicoli a motore, ad eccezione degli autorizzati, dalle ore 6:00 alle ore 9:30 per operazioni di carico e scarico, dotati dei seguenti permessi:
2.
L'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo, dal lato della stessa piazza di collegamento tra via della Sirena e Piazza Filippo Lippi, è protetta da dissuasori mobili a scomparsa come evidenziato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
I dissuasori mobili a scomparsa, omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. 5833 del 28/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto di approvazione di dissuasori retrattili denominati FAAC CITY J275 - 600 mm), sono paletti metallici resistenti agli urti che, a comando, rientrano "a scomparsa" nel suolo o risalgono bloccando il passaggio dei veicoli a tre o quattro ruote, ma non dei pedoni e delle biciclette.
2.1
L'azionamento del meccanismo automatico avviene tramite:
- telecomando;
- analizzatore acustico;
- pulsante di emergenza installato in prossimità dell'impianto;
- collegamento GSM da remoto.
In caso di black out elettrico i dissuasori si abbassano automaticamente.
I dissuasori restano ordinariamente alzati ad eccezione che nella fascia oraria 6:00-9:30 di tutti i giorni feriali e festivi.
2.2
A protezione dell'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo sono altresì installate ulteriori barriere, ovvero paletti e fioriere.
2.3
All'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo è sempre consentito l'accesso:
- ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso.
L'accesso è consentito in servizio d'emergenza mediante analizzatore acustico, che consente ai dissuasori di abbassarsi automaticamente all'attivazione della sirena dei mezzi delle Forze dell'Ordine e di quelli di soccorso, e contatto telefonico con il Comando di Polizia Municipale.
2.4
All'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo è altresì consentito l'accesso:
A) ai mezzi operativi per la raccolta dei rifiuti e, il mercoledì dalle 0:00 alle 07:00, per lo spazzamento della piazza;
B) ai titolari di occupazione temporanea di suolo pubblico per cantieri all'interno dell'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo, previo ottenimento degli idonei titoli autorizzativi e del permesso temporaneo;
C) agli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità con rilascio di permesso temporaneo.
Nei suddetti casi di cui alle lettere B) e C) gli autorizzati dovranno richiedere l'apertura e la chiusura dei dissuasori mobili al Comando di Polizia Municipale.
Fatti salvi i casi di rilevanza penale, ogniqualvolta venga accertato un improprio uso dei permessi per l'accesso all'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo, i medesimi documenti saranno ritirati, non appena possibile, dagli agenti accertatori all'utente della strada che ne abbia la materiale disponibilità e restituiti al competente Ufficio che ne ha curato il rilascio.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art., 3 u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 21 giugno 2017