Allo scopo di consentire un'adeguata sistemazione delle biciclette presenti in un teratto di Via Onorato Bambini, sul fronte del civico 16, sono stati collocati n. 6 (sei) portabiciclette, rendendo necessaria l'adozione di idonei provvedimenti di viabilità;
preso atto della comunicazione di uffici interni a questo Servizio, relativa dell'avvenuta collocazione dei suddetti portabiciclette;
ritenuto opportuno quindi adottare gli appropriati provvedimenti di viabilità al fine di regolamentarne gli stessi;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e l'art. 175 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 23 GIUGNO 2017 nella sotto indicata via sono adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
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sono collocati n. 6 (sei) portabiciclette corredati del segnale stradale complementare di "segnaletica sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" Fig. II 471 art. 175 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al suddetto tratto di Via Onorato Bambini, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico PH2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 22 giugno 2017