Vista la propria ordinanza n. 722/2017, relativa all'installazione di tavoli e sedie per un dehors in via Settesoldi, sul fronte del civico 42, a servizio dell'esercizio commerciale "Fiaschenberg S.r.l.";
vista la propria ordinanza n. 1663 del 30 maggio 2017, relativa all'istituzione di un'area pedonale urbana temporanea in un tratto di via Settesoldi;
dato atto che la suddetta ordinanza relativa all'area pedonale urbana di via Settesoldi ha validità nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 19:00 alle ore 02:00 del giorno successivo nel periodo 01 giugno 2017 - 30 settembre 2017;
preso atto della necessità, nei soli giorni di validità della descritta area pedonale urbana, di prorogare l'autorizzazione alla permanenza del dehors, di cui alla citata ordinanza n. 722/2017, fino alle ore 02:00 del giorno successivo;
rilevata pertanto la necessità di integrare la predetta ordinanza 722/2017;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il dispositivo dell'ordinanza n. 722/2017 sia sostituito come segue:
che dal giorno 01 GIUGNO 2017 al giorno 30 GIUGNO 2017, limitatamente ai giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 02:00 del giorno successivo, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA L'AREA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio del dehors, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
Si specifica che l'ordinanza n. 722/2017 viene confermata in ogni altra parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 31 maggio 2017