Vista la propria ordinanza n. 3341/2016, relativa alla regolamentazione della sosta mediante disco orario in un tratto di via di Cantagallo;
rilevato che nella suddetta ordinanza è stata, per errore materiale, disposta la descritta regolamentazione della sosta per un tratto stradale più esteso rispetto a quello per il quale la stessa è effettivamente necessaria;
ritenuto pertanto necessario integrare la predetta ordinanza 3341/2016;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il punto 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 3341/2016 del 21 novembre 2016 sia sostituito come segue:
1.
SOSTA CONSENTITA, esclusivamente all'interno degli spazi individuati, e regolata a disco orario per un tempo massimo di (30) trenta minuti, con validità dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di parcheggio con pannello integrativo di disco orario recante i termini di validità.
Si specifica che l'ordinanza n. 3341/2016 viene confermata in ogni altra parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 29 maggio 2017