Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1484/2017

Via Firenze, rampa dello scalo merci ferroviario: nuova disciplina della circolazione e della sosta.
il dirigente

Vista la nota di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) del 15 marzo 2017, nella quale veniva richiesto al Comune di Prato di disciplinare la sosta nella rampa d'accesso allo scalo merci ferroviario della stazione di Prato Centrale, in previsione dell'installazione di un cancello automatico per l'entrata e l'uscita dall'area ferroviaria;

preso atto dei successivi sopralluoghi effettuati da personale del U.O.C. Trasporti e Traffico;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83 e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 16 MAGGIO 2017 nel sotto indicato tratto di via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

Provvedimento principale

1

  • Via Firenze, rampa dello scalo merci ferroviario:

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE;

1.1

  • Via Firenze, rampa dello scalo merci ferroviario, per tutto il tratto della rampa medesima dal lato del muro perimetrale dello stadio comunale (corsia con direzione di marcia dalla viabilità principale verso l'area ferroviaria):

DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata;

1.2


  • Via Firenze, rampa dello scalo merci ferroviario, nella direzione di marcia dalla viabilità principale verso l'area ferroviaria, in prossimità del cancello d'accesso allo scalo FS:

DOSSO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: dosso;

1.3

  • Via Firenze, rampa dello scalo merci ferroviario, al cancello d'ingresso allo scalo FS, per il traffico proveniente dalla viabilità principale:

DIVIETO DI TRANSITO, ECCETTO AUTORIZZATI, verso l'area ferroviaria, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi d'eccezione;

1.4

  • Via Firenze, rampa dello scalo merci ferroviario, a partire dal cancello d'ingresso allo scalo FS, per circa 15,00 ml. in direzione della viabilità principale sul lato di Piazza della Stazione:

DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata;

1.5

  • Via Firenze, rampa dello scalo merci ferroviario, sul lato di Piazza della Stazione, a partire da circa 15,00 ml. dal cancello d'ingresso allo scalo FS in direzione della viabilità principale e fino all'area d'intersezione con la medesima:

SOSTA CONSENTITA, all'interno dei limiti segnati, ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di parcheggio con pannelli integrativi di auto;

1.6

  • Via Firenze, rampa dello scalo merci ferroviario, in prossimità dell'intersezione con la viabilità principale della stessa via Firenze per il traffico proveniente dallo scalo FS:

FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di precedenza: fermarsi e dare precedenza ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale orizzontale di precedenza: striscia trasversale d'arresto;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA (verso Ponte Petrino) AGLI AUTOCARRI IN TRANSITO (provenienti dallo scalo FS) DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 12 TONNELLATE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo.

1.7

  • Via Firenze, rampa dello scalo merci ferroviario, in prossimità dell'intersezione con la viabilità principale della stessa via Firenze per il traffico diretto verso lo scalo FS:

STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.


2. Revoche

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione e della sosta in via Firenze, rampa dello scalo merci ferroviario della stazione FS di Prato Centrale, che risulti in contrasto con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 16 maggio 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)