Vista la propria ordinanza n. 1258/2017, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire lavori di posa di un pozzetto stradale di una canalizzazione per cavi telefonici in Via del Carmine all'intersezione con Via G. Mazzini, richiesti dalla società Telecom Italia S.p.A., ed eseguiti dalla ditta Sittel S.p.A.;
vista la richiesta P.G. 16-013-018-160607/r/p del giorno 26 aprile 2017, pervenuta dalla società Telecom Italia S.p.A., committente dei lavori, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;
vista l'Autorizzazione P.G. n. 93507 del giorno 28 febbraio 2017, rilasciata dal Servizio PH - Mobilità e Infrastrutture del Comune di Prato alla società Telecom Italia S.p.A.;
preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 26 aprile 2017 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 1258/2017, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che, l'ordinanza n. 1258/2017 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 28 APRILE 2017, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
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1.1 Provvedimento principale
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti e frontisti, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con idonei pannelli integrativi di validità e di eccezione, ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 per delimitare l'area interessata dai lavori.
1.2. Deviazioni
Durante la suddetta chiusura il traffico veicolare degli aventi diritto subirà le seguenti deviazioni:
Via G. Mazzini, Piazza San Marco, Via Arc. Antonio Martini, Ponte XX Settembre, Via G. Matteotti, Ponte al Mercatale e Piazza Mercatale.
1.3. Ulteriori provvedimenti
Al fine di attuare la suddetta chiusura nella via sotto indicata siano attuati i seguenti provvedimenti:
3.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto.
1.4. Preavvisi
Durante l'adozione dei provvedimenti temporanei di viabilità sopra indicati, al fine di fornire la massima informazione circa il divieto di transito e le conseguenti deviazioni all'uopo adottate, la ditta esecutrice dei lavori dovrà apporre una congrua quantità di segnaletica di preavviso ed indicante le deviazioni in corrispondenza della sotto indicata intersezione:
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LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
Autorizzazioni al transito
La ditta esecutrice dei lavori dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.r.l. (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata dei lavori, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.
Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 26 aprile 2017