Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1066/2016

Autorizzazione al transito di Polizia a cavallo in tutte le piste ciclabili e ciclopedonali del territorio comunale.
il dirigente

Preso atto della comunicazione del Comando di Polizia Municipale del 18/04/2016, relativa alla prossima attivazione di servizi di Polizia a cavallo lungo le piste ciclabili e ciclopedonali poste nel territorio comunale di Prato;

dato atto della necessità di disciplinare il transito degli animali adibiti ai suddetti servizi di Polizia lungo le piste ciclabili e ciclopedonali poste nel territorio comunale, in deroga alla riserva di tali percorsi a pedoni e/o a velocipedi;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 182 e 184 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il relativo Regolamento d'Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 23 APRILE 2016 sia consentito in tutte le piste ciclabili e ciclopedonali poste all'interno del territorio comunale di Prato il transito degli animali adibiti a servizi di Polizia a cavallo in deroga alla riserva di tali percorsi a pedoni e/o a velocipedi.





S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 19 aprile 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)