Viste le proprie ordinanze n. 191/2016, n. 568/2016 e n. 886/2016, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra il civico 221 e l'intersezione con Via Bologna, consistenti in lavori ripristino e rifacimento marciapiedi, a cura della ditta Sodi Strade S.r.l., con sede a Firenze, in Viale Milton, civico 53, per conto della società Esselunga S.p.A.;
vista la nota pervenuta a mezzo posta elettronica il giorno 18 aprile 2016 dalla ditta Sodi Strade S.r.l., esecutrice dei lavori, con la quale veniva comunicato che i suddetti lavori di ripristino marciapiedi nel Viale G. Galilei sono stati terminati;
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 191/2016 e le successive proroghe n. 568/2016 e n. 886/2016;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 18 APRILE 2016:
sia REVOCATA l'ordinanza n. 191/2016 e le successive proroghe n. 568/2016 e n. 886/2016, relativa ai provvedimenti di viabilità adottati per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in Viale Galileo Galilei, tratto compreso tra il civico 221 e l'intersezione con Via Bologna.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 18 aprile 2016