Viste le proprie ordinanze n. 363/2014, n. 1947/2014 e n. 10/2016, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità, allo scopo di consentire la messa in sicurezza, per pubblica incolumità, di un tratto della carreggiata di Via Malcantone e Vignone, a causa di un parziale cedimento della banchina posta a margine della sede stradale;
vista la nota pervenuta a mezzo posta elettronica il giorno 15 aprile 2016 Servizio PH U.O. 12 -Mobilità e Sicurezza Stradale, con la quale veniva comunicato che i lavori di ripristino della suddetta Via Malcantone e Vignone termineranno il 16 aprile 2016 alle ore 14:00;
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 363/2014 e le successive proroghe n. 1947/2014 e n. 10/2016;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che, dalle ore 14:00 del giorno 16 APRILE 2016:
sia REVOCATA l'ordinanza n. 363/2014 e le successive proroghe n. 1947/2014 e n. 10/2016, relative al DIVIETO DI TRANSITO, per la
messa in sicurezza, per pubblica incolumità, di un tratto della carreggiata di Via Malcantone e Vignone, a causa di un parziale cedimento della banchina posta a margine della sede stradale.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 15 aprile 2016