Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1632/2016

Area Pedonale Urbana in via XXIX Martiri.
il dirigente

Vista la D.G.C. n. 156 del 19/04/2016, con la quale è stata ridefinita l'Area Pedonale Urbana di via XXIX Martiri, in località Figline;

Vista l'ordinanza n. 321 del 07/02/2006, con la quale veniva disciplinata l'Area Pedonale Urbana di via XXIX Martiri tenendo conto delle ridotte dimensioni di tale strada, posta nell'antico borgo di Figline, ove è ubicato il monumento alle vittime dell'eccidio nazista del 06/09/1944;

ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento della disciplina relativa all'Area Pedonale Urbana di via XXIX Martiri in località Figline;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 20 GIUGNO 2016 siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:

1 Provvedimento principale

  • Via XXIX Martiri:

AREA PEDONALE URBANA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: area pedonale urbana con pannello integrativo di eccezione per i casi di cui al punto 2.

2. Ulteriori provvedimenti

All'interno dell'Area Pedonale Urbana sono consentite operazioni di carico e scarico dalle ore 13:00 alle ore 15:00; è altresì consentito l'accesso a:

- veicoli a servizio di persone diversamente abili muniti di idoneo contrassegno;

- veicoli di soccorso, di pronto intervento nonché delle forze di polizia e delle FF. AA.;

- veicoli di gestori di servizi di pubblica utilità.

3. Revoche


La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, ed in particolare l'ordinanza n. 321 del 07/02/2006, che risulti in contrasto con i provvedimenti di nuova istituzione relativi all'Area Pedonale Urbana di via XXIX Martiri.






L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, conforme a quanto disposto dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 15 giugno 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)