Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 86/2016

Provvedimenti permanenti di viabilità in varie vie degli abitati di San Giorgio a Colonica e di Santa Maria a Colonica.
il dirigente

Allo scopo di disciplinare la circolazione nell'abitato di San Giorgio a Colonica e di Santa Maria a Colonica, in seguito agli interventi di moderazione della viabilità;

ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, adottare provvedimenti permanenti per regolamentare la viabilità, istituendo idonea segnaletica stradale conforme alle norme del N.C.d.S.;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 21 GENNAIO 2016 siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità nelle seguenti vie:

1. Provvedimento principale

VIA DEL TASSO, all'intersezione con via Casine del Salviati:

TRANSITO VIETATO AI VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 7,00 MT, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato a veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 7,00 metri;

VIA DELL'OLMO, all'intersezione con via Casine del Salviati:

istituzione del TRANSITO VIETATO AI VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 7,00 MT, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato a veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 7,00 metri;

2. Ulteriori provvedimenti

DAL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 1. SONO ESCLUSI:

  • i veicoli che espongono apposita autorizzazione al transito in deroga alla presente ordinanza, rilasciata dal competente ufficio del Comune di Prato;
  • i veicoli di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
  • i veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, i veicoli per servizi d'emergenza e di soccorso nonché per servizi sociali, contraddistinti da apposita simbologia;
  • i veicoli delle Poste Italiane nonché delle ditte che effettuano servizio di recapito dei prodotti postali per conto di Poste Italiane, purché contraddistinti da apposita simbologia, per consegna all'interno dell'area soggetta al divieto di transito;
  • i veicoli per la Protezione Civile in servizio d'emergenza contraddistinti con apposita simbologia;
  • i veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei liquami, alla raccolta differenziata ed alla pulizia delle strade per l'area soggetta al presente provvedimento;
  • i veicoli destinati alle riparazioni dei sottoservizi posati in sede stradale e destinati alle riparazioni stradali ricadenti nell'area soggetta al presente provvedimento.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, conforme al D.P.R. 16/12/1992, n. 495, con la quale si dà atto con la presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico PH 2 e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 14 gennaio 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)