Allo scopo di disciplinare la circolazione nell'abitato di San Giorgio a Colonica e di Santa Maria a Colonica, in seguito agli interventi di moderazione della viabilità;
ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione, adottare provvedimenti permanenti per regolamentare la viabilità, istituendo idonea segnaletica stradale conforme alle norme del N.C.d.S.;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 21 GENNAIO 2016 siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità nelle seguenti vie:
1. Provvedimento principale
VIA DEL TASSO, all'intersezione con via Casine del Salviati:
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 7,00 MT, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato a veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 7,00 metri;
VIA DELL'OLMO, all'intersezione con via Casine del Salviati:
istituzione del TRANSITO VIETATO AI VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 7,00 MT, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato a veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 7,00 metri;
2. Ulteriori provvedimenti
DAL DIVIETO DI CUI AL PUNTO 1. SONO ESCLUSI:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, conforme al D.P.R. 16/12/1992, n. 495, con la quale si dà atto con la presente ordinanza.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico PH 2 e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 14 gennaio 2016