Vista la propria ordinanza n. 720/2016, con la quale sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento di un'edizione straordinaria del mercato degli ambulanti, prevista in Piazza del Mercato Nuovo il giorno 20 marzo 2016;
vista la determinazione n. 235 del giorno 08 febbraio 2016, con la quale il Servizio PF - Governo del Territorio - ha autorizzato lo svolgimento di un'edizione straordinaria del "Mercato Galilei" in Piazza del Mercato Nuovo il giorno 20 marzo 2016;
dato atto che la suddetta comunicazione è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.069.142.160310 del giorno 10 marzo 2016;
preso atto che la suddetta edizione straordinaria del "Mercato Galilei" si protrarrà fino alla sera del giorno 20 marzo 2016;
ritenuto pertanto opportuno integrare il testo della suddetta ordinanza 720/2016;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d' Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il termine dei provvedimenti di viabilità previsti per lo svolgimento del mercato straordinario "Mercato Galilei", di cui all'ordinanza 720/2016, siano posticipati alle ore 22.00 del giorno 20 MARZO 2016.
Si specifica che l'ordinanza n. 720/2016 viene confermata in ogni altra parte.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., A.S.M. Servizi S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di A.S.M. Servizi S.r.l, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 18 marzo 2016