Visto il sopralluogo effettuato da personale tecnico di questo Servizio in data 25 febbraio 2016, in base al quale è stata accertata la presenza di uno stallo riservato alla sosta degli scuolabus in via Gino Capponi, in prossimità civico 51, a servizio del locale istituto scolastico;
rilevata pertanto la necessità di adottare i provvedimenti di viabilità al fine di regolarizzare lo stallo di sosta riservato agli autobus del servizio scolastico;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40 e 158 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visti gli artt. 120 e 149 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D. Lgs. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 01 MARZO 2016 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
istituzione di n. 01 (uno) stallo riservato alla sosta degli autobus del servizio scolastico, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di: scuolabus (Fig. II 304, art. 135) e conforme idonea segnaletica stradale orizzontale di colore giallo.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, relativa al tratto sopra indicato di Via Gino Capponi, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme al Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR, competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 1 marzo 2016