Vista la propria ordinanza n. 427/2016, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire l'installazione di un'area di cantiere e di deposito di materiale edile occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via Giovan Battista Tiepolo, sul fronte opposto al civico 52;
vista la richiesta P.G. 16.004.026.160118 del 18 gennaio 2016, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 68/2016 del 18 gennaio 2016;
vista l'istanza, pervenuta alle ore 09:45 del 19 febbraio 2016, con la quale la ditta esecutrice dei lavori comunicava che gli stessi non sarebbero stati svolti a causa della rinuncia del committente;
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza 427/2016;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 19 FEBBRAIO 2016:
sia REVOCATA l'ordinanza n. 427/2016, relativa all'installazione di un'area di cantiere e di deposito di materiale edile occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via Giovan Battista Tiepolo, sul fronte opposto al civico 52.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori sopra indicati, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 19 febbraio 2016