Allo scopo di consentire lo stazionamento di autobus turistici in Via Arrigo Simintendi, sul fronte del civico 22;
dato atto che occorre adottare idonei provvedimenti di viabilità relativi alla descritta area di sosta riservata;
dato atto, altresì, che la suddetta area è costituita da n. 2 (due) stalli per la sosta di altrettanti autobus turistici;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40 e 158 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visti gli artt. 120 e 149 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D. Lgs. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 25 FEBBRAIO 2016 nella sottoelencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
DIVIETO DI SOSTA 0-24 RIMOZIONE FORZATA, eccetto autobus turistici, apponendo conforme
idonea segnaletica stradale verticale di divieto: divieto di sosta 0-24 rimozione forzata, con pannello integrativo d'eccezione: eccetto autobus turistici ed apponendo
conforme idonea segnaletica stradale orizzontale di colore giallo a delimitazione dell'area con la scritta bus.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, afferente al tratto sopra indicato di via Arrigo Simintendi, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica disposti con la presente.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme al Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR, competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, e dell'Art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 25 febbraio 2016