Vista la D.G.C. n. 767 del 13/07/1999, con la quale veniva approvata la Zona a Traffico Limitato in via di Gonfienti;
vista l'ordinanza n. 379 del 16/03/2000, con la quale veniva disciplinata la Zona a Traffico Limitato in via di Gonfienti, nel tratto compreso tra via A. De Gasperi e via del Ciliegio;
ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento della disciplina relativa alla Zona a Traffico Limitato di Gonfienti;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 08 APRILE 2016 siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
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ZONA A TRAFFICO LIMITATO, dalle ore 07:30 alle ore 19:30, eccetto:
- cicli;
- mezzi di soccorso;
- mezzi a servizio di persone diversamente abili muniti di idoneo contrassegno;
- mezzi delle forze di polizia e delle FF. AA.;
- mezzi di enti pubblici;
- mezzi di gestori di servizi di pubblica utilità;
- mezzi di residenti, domiciliati, aziende e conduttori di terreni dotati di permessi categoria 11 di cui all'allegato Disciplinare;
- mezzi di partecipanti alle funzioni religiose che si tengano nella locale chiesa negli orari delle stesse.
Sia apposta idonea conforme segnaletica stradale di Zona a Traffico Limitato con pannelli composti recanti: Zona a Traffico Limitato e segnali di divieto di transito e di divieto di sosta con integrazioni di validità (07:30-19:30) e di eccezioni.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, ed in particolare l'ordinanza n. 379 del 16/03/2000, che risulti in contrasto con i provvedimenti di nuova istituzione relativi alla Zona a Traffico Limitato di Via di Gonfienti.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 8 aprile 2016