Vista l'ordinanza n. 2850 del 31 ottobre 2011, con la quale è stata disciplinata l'installazione di un dosso rallentatore in via del Purgatorio, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Traversa il Purgatorio e l'intersezione con il Vicolo di Cortevecchia;
dato atto che i provvedimenti di viabilità adottati con la suddetta ordinanza non sono più congrui rispetto al mutato stato di fatto della viabilità interessata, nella quale è stato provveduto alla dismissione del dosso rallentatore, conformemente anche a quanto indicato nel parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Div. II n. 5274 del 26/10/2011;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
sia REVOCATA l'ordinanza n. 2850/2011, relativa all'istituzione di un dosso rallentatore in Via del Purgatorio, tratto compreso tra l'intersezione Via Traversa il Purgatorio e l'intersezione con il Vicolo di Cortevecchia.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 11 maggio 2016