Viste le richieste, da parte dei cittadini residenti, inerenti alla possibilità di consentire la sosta alle sole autovetture in via di Reggiana, nel tratto compreso tra via Traversa Pistoiese e via Tobbianese;
preso atto che per la conformazione dei luoghi e per le condizioni del traffico, le manovre d'entrata e d'uscita dagli stalli di sosta risultano disagevoli e determinano situazioni di intralcio e di pericolo per la circolazione, in particolare quando effettuate da veicoli di dimensioni superiori alla media autovettura;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di istituire provvedimenti di modifica alla disciplina della sosta nel suddetto tratto di via di Reggiana, accogliendo le istanze pervenute;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 09 GENNAIO 2017 nel sotto indicato tratto di via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
SOSTA CONSENTITA ALLE SOLE AUTOVETTURE, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: parcheggio con pannello integrativo di auto.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza, relativa alla disciplina della sosta nel suddetto tratto di Via di Reggiana, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità contenuti nella presente e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico PH2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 22 dicembre 2016