Vista la richiesta presentata in data 11 febbraio 2016, P.G. 24986, dal Comando della Polizia Municipale di Prato, relativa all'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità per la realizzazione di stalli di sosta riservati ai veicoli di servizio nel centro storico;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.783.160211 del giorno 11 febbraio 2016;
constatato che la sopra citata richiesta scaturisce dalle esigenze tecnico-operative e di sicurezza del Corpo di Polizia Municipale di Prato, conseguente ai lavori di bonifica di Palazzo Pacchiani;
verificato di poter realizzare area di sosta riservata in Via Giuseppe Mazzini, adottando i necessari provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 39 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione(D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
che, dal giorno 15 FEBBRAIO 2016 al giorno 29 FEBBRAIO 2016, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 20:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato dei civici dispari, eccetto veicoli della Polizia Municipale, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di A.S.M. Servizi S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 12 febbraio 2016