Vista l'ordinanza n. 3681 del 19/12/2016, relativa alla realizzazione di un posto per diversamente abili riservato in via della Pancola, nei pressi del civico 9;
dato atto che le dimensioni della strada non consentono il mantenimento della misura minima delle corsie di marcia a doppio senso;
rilevata la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di adottare idonei provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 41 del N. C.d.S., approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 09 GENNAIO 2017 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
Istituzione del senso unico alternato:
- All'altezza del civico 2: per il flusso di traffico proveniente da via del Fondaccio:
- All'altezza del civico 11: per il flusso di traffico proveniente da sud:
- All'altezza del civico 9: nei pressi del posto numerato per diversamente abile:
sia collocato n. 1 (uno) dissuasore di sosta, conforme all'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S) e corredato del segnale stradale complementare di "segnaletica sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" Fig. II 471 art. 175.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza, afferente alla disciplina della circolazione in Via della Pancola, nei pressi del civico 9, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art.3, u.c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 20 dicembre 2016