Allo scopo di agevolare la rotazione della sosta in un breve tratto di Via di Cantagallo compreso tra il civico 161 ed il civico 161/11, caratterizzato dalla presenza di un servizio di pubblica utilità (farmacia);
dato atto, per le suddette motivazioni, della necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 T.U. delle Leggi e sull'orinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 21 NOVEMBRE 2016 la sosta nella sotto indicata via sia regolamentata come di seguito specificato:
1
SOSTA CONSENTITA, esclusivamente all'interno degli spazi individuati, e regolata a disco orario per un tempo massimo di (30) trenta minuti, con validità dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di parcheggio con pannello integrativo di disco orario recante i termini di validità;
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra precedente ordinanza inerente alla sosta nel tratto sopra indicato di Via di Cantagallo, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH22 - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 21 novembre 2016