Vista l'autorizzazione di un passo carrabile in fregio alla viabilità di Via Pistoiese, civico 451/a, n. 992/2009, rilasciata dal Comune di Prato;
vista la richiesta presentata dalla proprietà, inerente all'autorizzazione per la posa in opera di cartellonistica stradale di divieto di fermata, inizio e fine, in Via Pistoiese, sul lato opposto al civico 451/a, per la ripetizione del passo carraio n. 992/2009;
visto il parere favorevole di questo Servizio Mobilità e Infrastrutture;
preso atto che sarà comunicata a So.Ri. S.p.A., società di gestione, per conto del Comune di Prato, delle pratiche relative ai passi carrabili, l'emissione della presente ordinanza per gli adempimenti a cura del richiedente in ordine all'area occupata;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e di fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) ed il D.P.R. 19.12.1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
che dal giorno 21 NOVEMBRE 2016 in:
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannelli integrativi di: ripetizione passo carraio n. 992/2009 civico 451/a, inizio, fine.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH22 - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 21 novembre 2016