Vista la propria ordinanza n. 2985/2016, relativa allo svolgimento di operazioni di smontaggio e rimozione di una gru edile in Via Bologna, tratto compreso tra il civico 453/1 e Via A. Badiani;
ritenuto necessario integrare la predetta ordinanza 2985/2016 mediante la sostituzione del punto 1 del dispositivo;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il punto 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 2985/2016 del 20 ottobre 2016 sia sostituito come segue:
1. Provvedimento principale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione dal civico 453/1 verso Via A. Badiani, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
Si specifica che l'ordinanza n. 2985/2016 viene confermata in ogni altra parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., Consiag Servizi Comuni S.r.l., Confcommercio ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 24 ottobre 2016