Vista la richiesta presentata in data 07/10/2016, P.G. 166160, dalla Regione Toscana, relativa all'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità per la realizzazione di stalli di sosta riservati ai veicoli di servizio nel centro storico;
constatato che la sopra citata richiesta scaturisce dalle esigenze tecnico-operative della Regione Toscana per i mezzi di servizio della protezione civile regionale;
verificato di poter realizzare due stalli di sosta riservato in Piazza San Francesco, adottando i necessari provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 39 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione(D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
che dal giorno 31 OTTOBRE 2016 nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA 0-24, eccetto veicoli della Regione Toscana, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e d'eccezione.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto sopra indicato di Piazza San Francesco, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 26 ottobre 2016