Vista la propria ordinanza n. 2869/2016, relativa ai lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali sui cavalcavia autostradali di via delle Fonti, via dei Fossi e via Pollative a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A;
vista la richiesta pervenuta tramite posta elettronica da Autostrade per l'Italia S.p.A. il giorno 21 ottobre 2016, e relativa al cambiamento delle date inerenti i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali sul cavalcavia autostradale di via Pollative;
dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13-048-1071-161005/r del 24 ottobre 2016;
ritenuto necessario integrare la predetta ordinanza 2869/2016 mediante la sostituzione del punto 3, relativo alle date d'intervento sul cavalcavia autostradale di Via Pollative;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il punto 3 del dispositivo dell'ordinanza n. 2869/2016 del 07 ottobre 2016 sia sostituito come segue:
3.
che dal giorno 25 OTTOBRE 2016 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 25 NOVEMBRE 2016 siano adottati nella sotto indicata via i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
3.1. Provvedimento principale
TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di: semaforo (Fig. II 404 - Art. 42);
LAVORI, apponendo conforme segnaletica stradale temporanea di pericolo: lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI su ambo i lati del tratto posto sul cavalcavia autostradale interessato dai lavori, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA SIMMETRICA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia simmetrica;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 km/h.
Si specifica che l'ordinanza n. 2869/2016 viene confermata in ogni altra parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., Consiag Servizi Comuni S.r.l., Confcommercio ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 24 ottobre 2016