Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2927/2016

Revoca ordinanza n. 2150/2007 relativa alla disciplina della circolazione e della sosta in Piazzale Goffredo Lohengrin Landini, ora Piazzale del Museo.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2924 del 14 ottobre 2016, con la quale sono state disciplinate la circolazione e la sosta in Piazzale del Museo, già Piazzale Goffredo Lohengrin Landini;

vista l'ordinanza n. 2150 del 05/09/2007, relativa alla disciplina della circolazione e della sosta in Piazzale Goffredo Lohengrin Landini, ora Piazzale del Museo;

vista la D.G.C. n. 470 del 21/10/2008, con la quale, fra l'altro, al Piazzale Goffredo Lohengrin Landini è stato assegnato il nuovo toponimo di "Piazzale del Museo";

dato atto che la precedente ordinanza n. 2150/2007 risulta incompatibile con la nuova citata ordinanza 2924/2016;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 14 OTTOBRE 2016

sia REVOCATA, per i motivi espressi in premessa, l'ordinanza n. 2150 del 5 settembre 2007, inerente alla disciplina della circolazione e della sosta in Piazzale Goffredo Lohengrin Landini, ora Piazzale del Museo.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 14 ottobre 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)