Vista la propria ordinanza n. 2924 del 14 ottobre 2016, con la quale sono state disciplinate la circolazione e la sosta in Piazzale del Museo, già Piazzale Goffredo Lohengrin Landini;
vista l'ordinanza n. 2150 del 05/09/2007, relativa alla disciplina della circolazione e della sosta in Piazzale Goffredo Lohengrin Landini, ora Piazzale del Museo;
vista la D.G.C. n. 470 del 21/10/2008, con la quale, fra l'altro, al Piazzale Goffredo Lohengrin Landini è stato assegnato il nuovo toponimo di "Piazzale del Museo";
dato atto che la precedente ordinanza n. 2150/2007 risulta incompatibile con la nuova citata ordinanza 2924/2016;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
sia REVOCATA, per i motivi espressi in premessa, l'ordinanza n. 2150 del 5 settembre 2007, inerente alla disciplina della circolazione e della sosta in Piazzale Goffredo Lohengrin Landini, ora Piazzale del Museo.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 14 ottobre 2016