Vista la propria ordinanza n. 2852/2016, relativa all'ampliamento degli stalli di sosta riservati ai mezzi della Polizia Municipale in Piazza Macelli, in prossimità della sede dello stesso Corpo di Polizia Municipale;
vista la nota pervenuta via posta elettronica dallo stesso Comando di Polizia Municipale in data 10 ottobre 2016, relativa all'integrazione dell'ordinanza 2852/2016, al fine di meglio specificare le eccezioni al provvedimento di divieto di sosta in essa contenute;
ritenuto necessario integrare la predetta ordinanza 2852/2016;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il dispositivo dell'ordinanza n. 2852/2016 del 6 ottobre 2016 sia sostituito come segue:
che, dalle ore 10:00 del giorno 08 OTTOBRE 2016, nella sotto elencata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, ratificando la segnaletica esistente:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24 ECCETTO VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DI ALTRI ORGANI DI POLIZIA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione.
Si specifica che l'ordinanza n. 2852/2016 viene confermata in ogni altra parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., Consiag Servizi Comuni S.r.l., Confcommercio ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 10 ottobre 2016