Vista la propria ordinanza n.2852/2016 del 06 ottobre 2016, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per implementare gli spazi di sosta riservati ai mezzi della Polizia Municipale di Prato in Piazza Macelli, in prossimità della sede del Corpo di Polizia Municipale ubicato nella stessa piazza;
dato atto che la precedente ordinanza n. 1945 del giorno 13 giugno 2013, riferita all'individuazione di spazi di sosta da riservare ai mezzi della Polizia Municipale di Prato nella stessa Piazza Macelli, risulta incompatibile con la nuova disciplina;
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza 1945/2013;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dalle ore 10:00 del giorno 08 OTTOBRE 2016
sia REVOCATA l'ordinanza n. 1945/2013, relativa alla all'individuazione di spazi di sosta da riservare ai mezzi della Polizia Municipale di Prato in stessa Piazza Macelli.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, A.S.M. S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 6 ottobre 2016