Vista la propria ordinanza n. 1945/2013, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per riservare degli spazi di sosta ai mezzi della Polizia Municipale di Prato in Piazza Macelli, in prossimità della sede del Corpo di Polizia Municipale ubicato nella stessa piazza;
rilevata la necessità di implementare tali spazi di sosta riservati ai mezzi della Polizia Municipale di Prato in Piazza Macelli;
vista la richiesta pervenuta a mezzo posta elettronica in data 05 ottobre 2016 dal Comando di Polizia Municipale di Prato, relativa all'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità in Piazza Macelli;
dato atto che la suddetta comunicazione è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.1072.161006 del giorno 06 ottobre 2016;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di conseguire le finalità di cui sopra;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi dalle occupazioni autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dalle ore 10:00 del giorno 08 OTTOBRE 2016, nella sotto elencata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità, ratificando la segnaletica esistente:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24 ECCETTO VEICOLI DI SERVIZIO DELLE FORZE DI POLIZIA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altro precedente atto, relativo al suddetto tratto di Piazza Macelli, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 6 ottobre 2016