Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2615/2016

Area pedonale urbana di Piazza Cardinale Niccolò.
il dirigente

Vista la D.G.C. n. 367 del 13 settembre 2016, con la quale è stata costituita l'area pedonale urbana di Piazza Cardinale Niccolò, limitatamente al tratto compreso tra il civico 2 (escluso) ed il civico 9 fino all'intersezione con Corso Savonarola, riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

dato atto che l'impianto segnaletico rappresentato nella cartografia è conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);

rilevata pertanto la necessità di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente l'area pedonale urbana di Piazza Cardinale Niccolò;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dalle ore 12:00 del giorno 15 SETTEMBRE 2016 nella sotto indicata parte di piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

  • Piazza Cardinale Niccolò, tratto compreso tra il civico 2 (escluso) ed il civico 9 fino all'intersezione con Corso Savonarola:

l'area pedonale urbana ed i relativi accessi consentiti sono disciplinati come illustrato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.


2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione e della sosta in Piazza Cardinale Niccolò, tratto compreso tra il civico 2 (escluso) ed il civico 9 fino all'intersezione con Corso Savonarola, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.



L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.


S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. PH22 Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 15 settembre 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)