Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2513/2016

Proroga ordinanza 17222016: Servizio PH - lavori di realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra di Piazza Cardinale Niccolò, eseguiti dalla ditta Cafissi Alvaro S.r.l.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 1722/2016, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione di lavori inerenti ad una nuova pavimentazione in pietra di Piazza Cardinale Niccolò, per conto del Servizio PH ed a cura della ditta Cafissi Alvaro S.r.l., con sede a Prato in Via Zelindo Mannelli, civico 23;

vista la richiesta pervenuta in data 13 giugno 2016 da uffici interni a questo Servizio, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.947.130613/p del giorno 06 settembre 2016;

preso atto quindi che i lavori non sono stati ultimati entro il giorno 31 agosto 2016 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 1722/2016, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 1722/2016 venga prorogata fino al termine dei lavori descritti in premessa e comunque non oltre il giorno 30 SETTEMBRE 2016, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

1 Provvedimento principale

1.1

  • Piazza Cardinale Niccolò, compreso il tratto a scorrimento veicolare principale, di collegamento tra Via Dolce de' Mazzamuti e Corso Savonarola:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e di eccezione;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e della piazza interessata dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

1.2

  • Piazza Cardinale Niccolò, eccetto il tratto a scorrimento veicolare principale, di collegamento tra Via Dolce de' Mazzamuti e Corso Savonarola:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;


L'intera area interessata dalle operazioni di posa in opera della piattaforma dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la collocazione di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.


2. Ulteriori provvedimenti

2.1

  • Via Santa Caterina, in corrispondenza dell'intersezione con Piazza Cardinale Niccolò/Via Dolce de' Mazzamuti:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso Via Dolce de' Mazzamuti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

2.2

  • Piazza Cardinale Niccolò, tratto di viabilità principale proveniente dal lato di Corso Savonarola in corrispondenza dell'intersezione con Piazza Cardinale Niccolò/Via Dolce de' Mazzamuti:

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, verso Via Dolce de' Mazzamuti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto.


Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.








L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 6 settembre 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)