Vista la D.G.C. n. 127 del 07/05/2013, con la quale sono state definite la Zona a Traffico Limitato (pedonale) e la Zona a Traffico Limitato 07:30-18:30;
vista l'ordinanza n. 1197 del 02/05/2016, relativa alla disciplina generale della Zona a Traffico Limitato ZTL "B"7:30-18:30;
vista la necessità di procedere ad alcune integrazioni ai disciplinari inerenti alle categorie autorizzate, ed ai relativi requisiti, all'accesso ed alla sosta nella Zona a Traffico Limitato denominata ZTL "B" 7:30-18:30;
visti gli artt. 5 e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 12 SETTEMBRE 2016 siano istituiti nella Zona a Traffico Limitato "B" 07:30-18:30 i seguenti provvedimenti di viabilità:
ZONA A TRAFFICO LIMITATO - ZTL "B" 07:30-18:30:
1. Delimitazione
Sono comprese nella Zona a Traffico Limitato - ZTL "B" 07:30-18:30 le vie, le piazze ed i vicoli riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
Nello stesso Allegato 1 è altresì disciplinata la circolazione all'interno della Zona a Traffico Limitato - ZTL "B" 07:30-18:30.
2. Tipologie di permessi
Le tipologie di permessi per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato - ZTL "B" 7:30-18:30 sono riportate nell'Allegato 2 "Disciplinare dei permessi per l'accesso e la sosta nella Zona a Traffico Limitato "B" 7:30-18:30", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
3. Transiti e spazi di sosta
La disciplina dei transiti e delle soste all'interno della Zona a Traffico Limitato - ZTL "B" 7:30-18:30 è contenuta nell'Allegato 3 "Disciplinare dei transiti e delle soste nella Zona a Traffico Limitato "B" 7:30-18:30", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.).
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 5 settembre 2016