Viste le proprie ordinanze 2361/2016, 2375/2016, 2379/2016, 2380/2016, 2381/2016, 2384/2016 e 2396/2016, con le quali sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni organizzati nell'ambito del "Settembre Prato è Spettacolo 2016";
preso atto della necessità di consentire il transito e la sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" (7:30-18:30), in deroga alle rispettive ordinanze che ne disciplinano la circolazione e la sosta, ai veicoli utilizzati dalle organizzazioni degli eventi per gli allestimenti/smontaggi delle strutture necessarie e/o per servizi collegati;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d' Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che, dalle ore 00:00 del giorno 25 AGOSTO 2016 fino al termine dello svolgimento delle previste manifestazioni e del successivo smontaggio delle strutture e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno 13 SETTEMBRE 2016:
siano consentiti il transito e la sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" (7:30-18:30), in deroga alle rispettive ordinanze che ne disciplinano la circolazione e la sosta, ai veicoli utilizzati dalle organizzazioni degli eventi per gli allestimenti/smontaggi delle strutture necessarie e/o per servizi collegati.
I suddetti veicoli dovranno essere dotati di apposito logo identificativo inerente a "Settembre Prato è Spettacolo 2016", che dovrà essere esposto, in modo ben visibile, sulla parte anteriore di ciascun veicolo.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della
circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della
strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 25 agosto 2016