Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/5603

Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2275/2016

Proroga ordinanza 2121/2016: pubblica incolumità: intervento urgente per la messa in sicurezza della sede stradale in Via Montalese, civico 213, a causa della caduta di parti pericolanti dall'immobile ivi posto..
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2121/2016, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire la messa in sicurezza, per pubblica incolumità, del marciapiede posto in Via Montalese, in prossimità del civico 213, a causa della caduta di alcune parti pericolanti dalla copertura dell'immobile ivi ubicato e compreso tra l'area di parcheggio posta all'intersezione con Via F. Melis e l'accesso al sottopasso pedonale collocato all'intersezione con Viale Nam Dinh, tale da rendere pericoloso il transito pedonale in sede di marciapiede;

vista la nota pervenuta a mezzo posta elettronica da Consiag Servizi Comuni S.r.l., con la quale viene comunicato che a tutt'oggi la transennatura del sopra menzionato tratto di Via Montalese è ancora in essere e che i lavori di messa in sicurezza dell'immobile non sono ancora stati eseguiti;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G.13.048.1001.160719/p del giorno 01 agosto 2016;

preso atto quindi che i lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 31 luglio 2016 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;

verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 2121/2016, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 2121/2016 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non il giorno 30 SETTEMBRE 2016, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:

  • Via Montalese, tratto compreso tra l'area di parcheggio posta all'intersezione con Via F. Melis e l'accesso al sottopasso pedonale collocato in prossimità dell'intersezione con Viale Nam Dinh:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori ed adiacente ai civici dispari, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.


Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.










L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese a cura e spese di Consiag Servizi Comuni S.r.l.;
  2. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico a cura e spese di Consiag Servizi Comuni S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 3 agosto 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)