Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2188/2016

Revoca ordinanza 2136/2016: stazionamento di mezzi adibiti allo smontaggio delle strutture della manifestazione svoltasi presso i giardini della Passerella in Via Sant'Antonio.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2136/2016, con la quale sono stati adottati provvedimenti per consentire lo stazionamento di mezzi adibiti allo smontaggio ed al carico delle strutture utilizzate per lo svolgimento della manifestazione "Festa dell'Unità", organizzata dal Partito Democratico di Prato nell'area a verde pubblico denominata "Giardini della Passerella", ubicata in Via Sant'Antonio;

vista la richiesta P.G. 16.059.012.160712 del giorno 12 luglio 2016, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 1510/2016 del giorno 12 luglio 2016;

vista la nota P.G. 8701 del 25 luglio 2016, pervenuta dalla società So.Ri S.p.A, relativa alla rinuncia, da parte dell'avente diritto, del provvedimento in oggetto;

rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza 2136/2016;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 25 LUGLIO 2016

sia REVOCATA l'ordinanza n. 2136/2016, relativa ai provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo stazionamento di mezzi adibiti allo smontaggio ed al carico delle strutture utilizzate per lo svolgimento della manifestazione "Festa dell'Unità", organizzata dal Partito Democratico di Prato nell'area a verde pubblico denominata "Giardini della Passerella", ubicata in Via Sant'Antonio.








Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 26 luglio 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)