Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2104/2016

Revoca ordinanza 2091/2016: lavori di collegamento delle tubazioni rete gas in Via Raffaello Labruschini all'intersezione con Via Giulio Dolci all'intersezione, richiesti da Toscana Energia S.p.A. ed eseguiti dalla ditta C.E.A. - Cooperativa Edile Appennino.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2103/2016 del giorno 18 luglio 2016, con la quale sono stati adottati provvedimenti per consentire lavori di scavo per il collegamento delle tubazioni della rete gas in Via Giulio Dolci all'intersezione con Via R. Lambruschini, a cura della ditta C.E.A., con sede in Calderara di Reno (BO) in Via Bacciliera n. 10/12;

dato atto che nella precedente ordinanza n. 2091/2016 del giorno15 luglio 2016, riferita ai provvedimenti di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori è presente un errore nel provvedimento di viabilità da adottare;

rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza 2091/2016;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 18 LUGLIO 2016

sia REVOCATA l'ordinanza n. 2091/2016, relativa ai provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lavori di scavo per il collegamento delle tubazioni della rete gas in Via Giulio Dolci all'intersezione con Via R. Lambruschini, a cura della ditta C.E.A., con sede in Calderara di Reno (BO) in Via Bacciliera n. 10/12.











Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 18 luglio 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)