Vista la richiesta di ordinanza, presentata in data 4/07/2016 tramite posta elettronica, inerente all'apertura al traffico di un parcheggio pubblico posto in fregio a via Augusto Righi, posto tra il civico 65 e l'intersezione con via delle Badie, corredata dell'idonea documentazione cartografica rappresentativa della nuova viabilità e dell'impianto di segnaletica;
dato atto che il suddetto parcheggio è individuato nella rete stradale comunale come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
atteso che il richiedente ha dichiarato:
dato atto che l'impianto segnaletico rappresentato nella cartografia è conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale realizzata e di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta nel parcheggio pubblico posto in fregio a via Augusto Righi, posto tra il civico 65 e l'intersezione con via delle Badie;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 14 LUGLIO 2016 nel sotto indicato parcheggio siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
la circolazione e la sosta in detto parcheggio sono disciplinate come illustrato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione e della sosta nel parcheggio pubblico posto in fregio a via Augusto Righi, posto tra il civico 65 e l'intersezione con via delle Badie, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. PH22 Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 14 luglio 2016