Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2049/2016

Revoca ordinanza n. 272/2014 inerente alla realizzazione di uno stallo di sosta riservato a diversamente abili generico in via Podgora, civico 11/b.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2048/2016 del 15/07/2016, relativa alla disciplina, in via Podgora n. 11/b, di un posto riservato per la sosta di veicoli al servizio di persone diversamente abili in luogo di quello preesistente di tipo generico;

dato atto che la precedente ordinanza n. 272/2014, relativa alla disciplina di un posto generico per la sosta di veicoli a servizio di persone diversamente abili in via Podgora n. 11/b, è incompatibile con la nuova citata ordinanza n. 2048/2016;

rilevata, pertanto, la necessità di revocare l'ordinanza n. 272/2014;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 12 LUGLIO 2016

sia REVOCATA l'ordinanza n. 272/2014 che istituiva, in via Podgora, sul fronte del civico 11/b, n. 01 (uno) stallo generico per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide munite dello speciale contrassegno invalidi, di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già 4V) del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 12 luglio 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)