Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2067/2016

Piazzale alla conca di Santa Trinita: nuova disciplina della circolazione e della sosta.
il dirigente

Vista l'ordinanza di apertura al traffico di Piazzale alla conca di Santa Trinita n. 1646 del 15 giugno 2012;

premesso che si è resa necessaria l'installazione di nuova cartellonistica stradale di divieto di fermata sul lato destro dello stesso piazzale per dissuadere gli utenti della strada a sostare in zona vietata;

dato atto che il suddetto piazzale è individuato nella rete stradale comunale come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

atteso che il richiedente ha dichiarato:

  • che le opere realizzate sono state eseguite in conformità a quanto previsto nella Pratica Edilizia PG. n. 124074 del 25.10.2011 (PE - 2829/2011), rilasciata il 02.11.2011 a nome Coop. Prato San Marco e che le medesime opere sono state realizzate come da disciplinare predisposto dal Servizio Urbanizzazione Primaria scaricato dal sito internet del Comune di Prato in data 15.01.2012;
  • di essere in possesso del N.O. del Servizio Mobilità, Politiche Energetiche e Grandi Opere - U.O. Pubblica Illuminazione come da nota P.G. n. 69213 del 30.05.2012;
  • di avere eseguito, secondo le indicazioni di cui al disciplinare ed alle normative vigenti, la rete di smaltimento delle acque meteoriche/bianche (comprensiva di chiusini carrabili) all'interno del parcheggio accorpato previsto in concessione;
  • di aver eseguito i sottoservizi come da indicazioni dei rispettivi enti erogatori;
  • di aver integrato la segnaletica stradale esistente convalidando la segnaletica realizzata contestualmente all'emissione di specifica ordinanza;


dato atto che l'impianto segnaletico rappresentato nella cartografia è conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);

rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale realizzata e di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta nel Piazzale alla conca di Santa Trinita;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 14 LUGLIO 2016 nel sotto indicato piazzale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1.

  • Piazzale alla conca di Santa Trinita:

la circolazione e la sosta in detto piazzale sono disciplinate come illustrato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.


2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa a Piazzale alla conca di Santa Trinita, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 14 luglio 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)