Vista la propria ordinanza n. 1806/2016, relativa alla pedonalizzazione sperimentale temporanea di un tratto di via Settesoldi per le motivazioni ivi riportate;
vista la comunicazione dell'Assessorato alla Mobilità riferita alle conclusioni scaturite dalla riunione tenutasi presso l'Assessorato medesimo in data 17/06/2016;
ritenuto necessario integrare la predetta ordinanza;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 1806 del 20 giugno 2016 sia modificata come segue:
1. Modifiche alle premesse
Il secondo paragrafo delle premesse è sostituito dal seguente:
1.1
il quarto paragrafo delle premesse è sostituito dal seguente:
2. Modifiche al dispositivo
Il punto 1.3 del dispositivo, all'ultima riga, è integrato come segue:
2.1
Dopo il paragrafo successivo al punto 3 "In caso venisse ritenuto...(omissis)...idonea segnaletica temporanea", sono soppressi i seguenti paragrafi:
2.1.1
Il paragrafo "Nel periodo di validità...(omissis)...al transito ed alla sosta" è sostituito dal seguente:
Nel periodo di validità della presente ordinanza, al di fuori della fascia oraria 19:00-02:00, da parte di Confcommercio tramite gli esercenti aderenti, dovranno essere rimossi dalla sede stradale ed opportunamente custoditi al di fuori di essa senza costituire intralcio o pericolo per i veicoli e/o i pedoni, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano stati posizionati, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e dei relativi pannelli integrativi di rimozione forzata e di validità.
2.1.2
Il penultimo paragrafo "La responsabilità...(omissis)... sollevato ed indenne..." è soppresso.
3. Invarianti
Si specifica che le premesse e le disposizioni dell'ordinanza n. 1806 del 20 giugno 2016 vengono con il presente provvedimento confermate in ogni altra parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., ASM Servizi S.r.l., Confcommercio ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 22 giugno 2016