Premesso che:
sulla base di specifiche segnalazioni del Corpo di Polizia Municipale e della cittadinanza, sono stati effettuati, a cura del personale dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, alcuni sopralluoghi in un tratto di via dell'Agio, compreso tra l'intersezione con via della Villa e l'intersezione con via del Beccarello, ove è stata constatata, a causa della limitata larghezza della sede stradale, la necessità di adottare provvedimenti di limitazione al traffico pesante;
gli interventi di limitazione al traffico pesante sono attuabili previa adozione dei necessari provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N. C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
che dal giorno 23 GIUGNO 2016 nella sotto elencata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE ECCETTO I MEZZI ADIBITI ALL'IGIENE URBANA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t con pannello integrativo d'eccezione recante la scritta eccetto i mezzi adibiti all'igiene urbana;
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza, afferente al tratto di Via dell'Agio compreso tra l'intersezione con via della Villa e l'intersezione con via del Beccarello, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 della quale si dà atto con la presente ordinanza.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 23 giugno 2016