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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1202/2016

Divieto di fermata in via della Cannella.
il dirigente

Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza e di circolazione in via della Cannella, in particolare per impedire la sosta abusiva lungo la medesima via;

preso atto del sopralluogo effettuato in via della Cannella da personale tecnico dell'U.O.C. Trasporti e Traffico in data 29/04/2016, in seguito al quale è risultata opportuna l'istituzione di un provvedimento permanente di viabilità a tutela della sicurezza della circolazione;

visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 19/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

dispone

che dal giorno 09 MAGGIO 2016 in:

1. Provvedimento principale

  • Via della Cannella, su ambo i lati, siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:

DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di fermata con pannelli integrativi di inizio e fine.

2.

Revoche

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa a via della Cannella, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità contenuti nella presente e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme al D.P.R. 16/12/1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH - U.O.C PH04 Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 2 maggio 2016

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)