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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 895/2015

Apertura al transito di un tratto di pista ciclopedonale posta a margine di Via di Casale.
il sindaco

Dato atto del sopralluogo effettuato da personale dell'Ufficio Trasporti e Traffico 4V2 in data 03 aprile 2015 per l'esperimento di verifica tecnica finalizzata all'emissione dell'ordinanza di apertura provvisoria al transito di un tratto di pista ciclopedonale posta a margine di Via di Casale, tratto compreso tra il civico 131 e l'intersezione con Via Tobbianese, nell'ambito dell'intervento di realizzazione di una zona artigianale di cui al permesso di Costruire P.E. 904-2014, Prot. Gen. n. 51969 del 14 aprile 2014 rilasciato al Consorzio di Tobbiana;

preso atto che con il sopralluogo tecnico sopra citato è stata constatata sul posto la presenza della segnaletica verticale e orizzontale conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);

vista la richiesta pervenuta in data 03 aprile 2015 dal direttore dei lavori, Ing. Roberto Innocenti, inerente all'apertura provvisoria al transito del suddetto tratto di pista ciclopedonale;

vista la convalida dell'impianto di illuminazione pubblica, rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile- U.O. Politiche Energetiche con P.G. n. 51738 del 03 aprile 2015;

dato atto che da ulteriori verifiche è stato accertato che le caretteristiche strutturali della stessa pista ciclopedonale corrispondono alle indicazioni rilasciate dai competenti uffici;

rilevata pertanto la necessità di emettere provvedimenti definitivi di viabilità per disciplinare compiutamente l'apertura al transito del descritto tratto di pista ciclopedonale;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ordina

che, dalle ore 17:00 del giorno 03 APRILE 2015, nel sotto indicato tratto di pista ciclopedonale siano adottati i seguenti provvedimenti provvisori di viabilità:


  • pista ciclopedonale posta a margine di Via di Casale (sul lato dei civici dispari), nel tratto compreso tra il civico 131 e l'intersezione con Via Tobbianese:

PERCORSO PROMISCUO PEDONALE E CICLABILE, in corrispondenza di ogni accesso al medesimo tratto di pista ciclopedonale, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: percorso pedonale e ciclabile;

FINE DEL PERCORSO PROMISCUO PEDONALE E CICLABILE, in corrispondenza di ogni uscita dal medesimo tratto di pista ciclopedonale, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: fine percorso pedonale e ciclabile.







L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V - U.O.C. 4V2 Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 3 aprile 2015

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)