Vista la propria ordinanza n. 193/2015, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire l'apertura provvisoria al transito di un tratto di pista ciclopedonale posta a margine di via di Maliseti, tratto compreso tra l'intersezione con via A. Kuliscioff e l'intersezione con via del Guado a Narnali, nell'ambito dell'intervento di realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti, di cui al titolo edilizio P.G. 133345/2013 del 22/11/2013 - P.E. 3034/2013;
dato atto che il predetto tratto di pista ciclopedonale è individuato nella rete stradale comunale come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
rilevata la necessità di prorogare la sopra citata ordinanza 193/2015, in quanto i lavori non sono stati ultimati entro il giorno 31 marzo 2015 per motivi tecnici;
verificato di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 193/2015, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 193/2015 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 MAGGIO 2015, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1 Provvedimento principale
il transito nel suddetto tratto di pista ciclopedonale e nelle corsie d'accesso e d'uscita dalla summenzionata area di parcheggio è disciplinato come illustrato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, che disciplini il transito nel tratto di pista ciclopedonale suddetto nonché nelle corsie d'accesso e d'uscita dall'area di parcheggio adiacente all'area attrezzata a verde pubblico, che risulti in contrasto con i provvedimenti di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V - U.O.C. 4V2 Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 3 aprile 2015