Vista la propria ordinanza n. 2336/2014 con la quale furono adottati provvedimenti temporanei di viabilità allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della cassa di espansione in località Ponte a Tigliano- 1° Lotto- eseguiti dalla ditta Fratelli Sallei S.r.l. con sede a Pescia (PT) in Via di Chiari,1 per conto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
preso atto che i lavori non sono stati ultimati nei temi previsti e che occorre quindi prorogare i provvedimenti di viabilità di cui alla suddetta ordinanza n. 2336/2014, per il completamento le opere e garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 2336/2014 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 AGOSTO 2104, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima di seguito dettagliati:
1. Provvedimento principale.
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;
l'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
2. Ulteriori provvedimenti.
Al fine di attuare la suddetta deviazione nelle sotto elencate vie, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
2.1.
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra;
2.2.
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: direzioni consentite diritto e destra;
2.3.
STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: strada senza uscita;
2.4.
STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: strada senza uscita;
3. Preavvisi.
Durante la fase dei provvedimenti temporanei di viabilità sopra indicati, al fine di fornire la massima informazione circa il divieto di transito e la conseguente deviazione all'uopo adottata, sia apposta una congrua quantità di segnaletica di preavviso in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 26 marzo 2015