Comune di Prato
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Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 498/2015

Corsa podistica competitiva denominata "31a Scarpinata per le Colline Pratesi" organizzata dal G.P. Misericordia Chiesanuova.
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.) nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del giorno 13 ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 09 novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del giorno 17 giugno 2003;

Vista l'istanza P.G. n. 24204 del 13 febbraio 2015, presentata dal Signor Bruno Graziano, in qualità di Presidente del G.P. Misericordia Chiesanuova, con sede in Via Montalese, civico 294, relativa all'adozione, per il giorno 08 marzo 2015, di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie cittadine, allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva consistente in una corsa podistica competitiva denominata"31a Scarpinata per le Colline Pratesi" di Km 14 e di due percorsi non competitivi di Km 8 e di Km 4,5, con ritrovo dei concorrenti previsto per le ore 07:30 presso il Circolo ARCI "Grandi", ubicato in Via Montalese, civico 294, partenza programmata dalla stessa Via Montalese alle ore 09:00 ed arrivo previsto per le ore 12:00 nel medesimo luogo;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.121.087.150303 il giorno 03 marzo 2015;

VISTA la DETERMINAZIONE n. 275 del 26 febbraio 2015, con la quale il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale ha autorizzato lo svolgimento della gara podistica competitiva denominata "31a Scarpinata per le Colline Pratesi", in programma per il giorno 08 marzo 2015;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del giorno 13 ottobre 1997 del Ministero dell'interno, come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del giorno 09 novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del giorno 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del giorno 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara;

VISTO lo statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.);

dispone

che il giorno 08 MARZO 2015, dalle ore 09:00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 12:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Percorso competitivo di km 14

  • Via Montalese, nel tratto compreso tra l'area prospiciente l'ingresso del cimitero di Chiesanuova (partenza della corsa) e l'accesso alla pista ciclabile G. Bresci;
  • Pista ciclabile "Giulio Bresci", nel tratto compreso tra Via Montalese e la pista ciclabile A. Bini;
  • Pista ciclabile "Aldo Bini", nel tratto compreso tra la pista ciclabile G. Bresci e Via del Poggiolo;
  • Via del Poggiolo, nel tratto compreso tra la pista ciclabile A. Bini e Via del Borrino;
  • Via del Borrino, nel tratto compreso tra Via del Poggiolo e Via di Cantagallo;
  • Via di Cantagallo, nel tratto compreso tra Via del Borrino e Via Natreta;
  • Via Natreta;
  • Via del Boscone, nel tratto compreso tra Via Natreta e Via della Fontana;
  • Via della Fontana, nel tratto compreso tra Via del Boscone e Via delle Sacca;
  • Via delle Sacca, nel tratto compreso tra Via della Fontana e Via di Vainella;
  • Via di Vainella, nel tratto compreso tra Via delle Sacca ed il percorso pedecollinare di collegamento tra la stessa Via di Vainella e Via L. Pacini;
  • Percorso pedecollinare, di collegamento tra la stessa Via di Vainella e Via L. Pacini;
  • Via Luigi Pacini;
  • Via di Cantagallo, nel tratto compreso tra Via L. Pacini e Via Sette Marzo 1944;
  • Via Sette Marzo 1944;
  • Via di Galceti, tratto compreso tra Via Sette Marzo 1944 e Via San Martino per Galceti;
  • Via San Martino per Galceti, nel tratto compreso tra Via di Galceti e l'accesso alla pista ciclabile "R. Balli";
  • Pista ciclabile "Ruggero Balli", nel tratto compreso tra Via S. Martino per Galceti e Via O. Giugni;
  • Via Ofelia Giugni, nel tratto compreso tra la pista ciclabile "R. Balli" e Via San Martino per Galceti;
  • Via San Martino per Galceti, nel tratto compreso tra Via Ofelia Giugni ed il tratto sterrato adiacente al Viale F.lli Cervi posto a collegamento tra la stessa Via San Martino per Galceti e Via Danubio;
  • Percorso campestre, adiacente al Viale F.lli Cervi, posto tra Via San Martino per Galceti e Via Danubio;
  • Via Danubio;
  • Via Liliana Rossi, nel tratto compreso tra Via Danubio e Via Vella o Lungo la Bardena;
  • Via Vella o Lungo la Bardena, nel tratto compreso tra Via L. Rossi e Via Montalese;
  • Via Montalese, nel tratto compreso tra Via Vella o Lungo la Bardena ed il civico 294 (arrivo della corsa).

2. Percorso non competitivo di km 8

  • Via Montalese, nel tratto compreso tra l'area prospiciente l'ingresso del cimitero di Chiesanuova (partenza della corsa) e l'accesso alla pista ciclabile "G. Bresci";
  • Pista ciclabile "Giulio Bresci", nel tratto compreso tra Via Montalese e la pista ciclabile "A. Bini";
  • Pista ciclabile "Aldo Bini", nel tratto compreso tra la pista ciclabile "G. Bresci" ed il tratto di Via Lungo la Bardena posto a collegamento con Via Sette Marzo;
  • Via Lungo la Bardena, nel tratto compreso tra la pista ciclabile "A. Bini" e Via Sette Marzo;
  • Via Sette Marzo 1944, nel tratto compreso tra Via Lungo la Bardena e Via di Galceti;
  • Via di Galceti, tratto compreso tra Via Sette Marzo 1944 e Via San Martino per Galceti;
  • Via San Martino per Galceti, nel tratto compreso tra Via di Galceti e l'accesso alla pista ciclabile "R. Balli";
  • Pista ciclabile "Ruggero Balli", nel tratto compreso tra Via S. Martino per Galceti e Via O. Giugni;
  • Via Ofelia Giugni, nel tratto compreso tra la pista ciclabile "R. Balli" e Via San Martino per Galceti;
  • Via San Martino per Galceti, nel tratto compreso tra Via Ofelia Giugni ed il tratto sterrato adiacente al Viale F.lli Cervi posto a collegamento tra la stessa Via San Martino per Galceti e Via Danubio;
  • Percorso campestre, adiacente al Viale F.lli Cervi, posto tra Via San Martino per Galceti e Via Danubio;
  • Via Danubio;
  • Via Liliana Rossi, nel tratto compreso tra Via Danubio e Via Vella o Lungo la Bardena;
  • Via Vella o Lungo la Bardena, nel tratto compreso tra Via L. Rossi e Via Montalese;
  • Via Montalese, nel tratto compreso tra Via Vella o Lungo la Bardena ed il civico 294 (arrivo della corsa).


3. Percorso non competitivo di km 4,5

  • Via Montalese, nel tratto compreso tra il civico 294 (partenza della corsa) e l'accesso alla pista ciclabile "G. Bresci";
  • Pista ciclabile "Giulio Bresci", nel tratto compreso tra Via Montalese e Via S. Martino per Galceti;
  • Via San Martino per Galceti, nel tratto compreso tra la pista ciclabile "G. Bresci" e l'accesso alla pista ciclabile "R. Balli";
  • Pista ciclabile "Ruggero Balli", nel tratto compreso tra Via San Martino per Galceti e Via O. Giugni;
  • Via Ofelia Giugni, nel tratto compreso tra la pista ciclabile "R. Balli" e Via San Martino per Galceti;
  • Via San Martino per Galceti, nel tratto compreso tra Via O. Giugni ed il tratto sterrato adiacente al Viale F.lli Cervi, posto a collegamento con Via Danubio;
  • Percorso campestre, adiacente al Viale F.lli Cervi, posto tra Via San Martino per Galceti e Via Danubio;
  • Via Danubio;
  • Via Liliana Rossi, nel tratto compreso tra Via Danubio e Via Vella o Lungo la Bardena;
  • Via Vella o Lungo la Bardena, nel tratto compreso tra Via L. Rossi e Via Montalese;
  • Via Montalese, nel tratto compreso tra Via Vella o Lungo la Bardena ed il civico 294 (arrivo della corsa):

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei concorrenti sul predetto percorso.



In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara podistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara podistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a quindici minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Dovrà essere effettuato, a cura dell'organizzazione della manifestazione, un sopralluogo per verificare che sia stato dato corso ai lavori di bonifica degli ammaloramenti presenti sul manto stradale dei tratti di strade interessati dal passaggio della corsa podistica e successivamente dovrà essere comunicato, a mezzo fax, l'esito del predetto sopralluogo all'ente che ha autorizzato la manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e di pronto soccorso nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) siano incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni previste nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;

- la carovana podistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada", pubblicato sulla G.U.R.I. 05 febbraio 2003, n. 29, come modificato con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U.R.I. 6.3.2008, n. 56), che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della gara in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della corsa podistica.

Si evidenzia fin d'ora che, in esito ai contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare un servizio di scorta come richiesto. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura ed a spese degli stessi organizzatori, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della gara, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della gara medesima.

I responsabili dell'organizzazione della gara predisporranno altresì, a loro cura e spese, un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composto da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e di arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori dovranno garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso, a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, con l'addebito delle spese di ripristino all'organizzazione della manifestazione sportiva.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

RENDE NOTO

che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773), art. 68, e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonché dagli artt. 119 - 123 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940, n. 635) e da quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So.R.i S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o di modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la gara podistica verrà svolta sotto l'esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara; pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli Organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 275 del 26 febbraio 2015 del Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, citata in premessa, la massima pubblicità della presente ordinanza sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Inoltre si precisa che l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme e inerente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sarà a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che, qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, essa dovrà essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conformemente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M.T. del 10 luglio 2002, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione sportiva;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza;
  6. verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere di ripristino delle parti ammalorate delle strade indicate nella presente ordinanza e successivo invio della comunicazione dell'esito della verifica stessa al seguente numero di fax: 0574/1837371.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido il giorno 08 marzo 2015 dalle ore 09:00 fino al termine della gara podistica e comunque non oltre le ore 12:30.

Nei termini di validità della presente ordinanza è sospesa l'efficacia di tutte le ordinanze di viabilità che risultino incompatibili con questa.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 5 marzo 2015

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)