Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato
Tel 0574.183.6636/5603

Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 466/2015

Pulizia strade: sospensione della sanzione accessoria della rimozione coatta all'interno della cinta muraria.
il dirigente

Richiamata l'ordinanza n. 3831/2013, prorogata con ordinanze n. 7822014, n. 1901/2014, 2866/2014 e n. 16/2015, con la quale, in via sperimentale, è stata sospesa temporaneamente l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione coatta finalizzata alla pulizia delle strade situate all'interno della cinta muraria;

vista la nota dell'Assessorato alla Mobilità P.G. n. 21676 del giorno 09 febbraio 2015, con la quale è stato dato indirizzo ai competenti uffici di eliminare, in esito alla sperimentazione eseguita, la suddetta sanzione accessoria relativa alla rimozione coatta durante le sopra descritte operazioni di pulizia del fondo stradale all'interno della cinta muraria;

preso atto dei risultativi positivi della sperimentazione inerente alla sospensione della sanzione accessoria della rimozione coatta durante le operazioni di pulizia del fondo stradale all'interno della cinta muraria, attestati dalla nota P.G. n. 25302 del 16 febbraio 2015 pervenuta da ASM S.p.A.;

ritenuto pertanto opportuno eliminare la previsione della suddetta sanzione accessoria;

visti gli artt. 5, comma 3, 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

dal giorno 02 MARZO 2015:


1.

siano sospese, limitatamente alla parte in cui prevedono la sanzione accessoria della rimozione coatta, a tempo indeterminato e fino a nuovo e diverso provvedimento, le ordinanze n. 1820/1999, 175/2005, 177/2005, 178/2005, 179/2005, 180/2005, 181/2005, 182/2005, 335/2005, 336/2005, 1619/2005, 2970/2010, 2971/2010, 2972/2010, 2973/2010, 2974/2010, 2975/2010, 2976/2010, 2977/2010, 2978/2010, 2979/2010, 1064/2011, 1065/2011, 1066/2011, 1067/2011, 1070/2011, 1044/2013, 1045/2013, 1046/2013, 1047/2013, 2233/2013, 3559/2014.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio 4V P. G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 2 marzo 2015

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)