Dato atto che è stato realizzato un idoneo impianto semaforico a chiamata per la protezione di un attraversamento pedonale, posto in via Firenze in prossimità dell'intersezione con via Santa Maria Maddalena;
atteso che l'impianto è stato realizzato per consentire maggiore sicurezza ai pedoni nell'attraversamento del suddetto tratto di via Firenze, catterizzato da forti flussi di traffico e dalla presenza di edifici per civile abitazione e per attività commerciali su entrambi i lati della strada;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza dei pedoni e della circolazione, di adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 41 del N.C.d.S., approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che nella sotto elencata via siano addottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità con decorrenza dal giorno 17 FEBBRAIO 2015:
1.1
IMPIANTO SEMAFORICO a chiamata con lanterne a tre luci pedonali, finalizzato a consentire l'attraversamento dei pedoni a raso di via Firenze, e con lanterne a tre luci veicolari per i veicoli in transito sulla stessa via Firenze tanto in direzione Calenzano quanto in direzione centro città.
1.2
L'impianto semaforico è predisposto a due fasi, una, quella principale, con luce verde per il traffico veicolare in transito su via Firenze in entrambe le direzioni, l'altra, con luce rossa per i veicoli in transito e luce verde per i pedoni in attraversamento, a chiamata. La richiesta da parte dei pedoni avviene con pressione sui pulsanti posti sulle paline ubicate sui due lati della strada.
1.3
L'impianto semaforico è dotato di sistemi di segnalazione acustica di aiuto all'attraversamento dei non vedenti.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza afferente a tale tratto di Via Firenze, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio 4V2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art.3, u.c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 17 febbraio 2015