Vista la propria ordinanza n. 3264/2015, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire interventi urgenti per la messa in sicurezza della rete idrica in Via di Maliseti, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Montalese ed il civico 33, richiesti da Publiacqua S.p.A. ed eseguiti dalla ditta Publinord Scarl;
vista l'istanza del P.G. n. 12.112.3172.151109/p del 19 novembre 2015, inoltrata a questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" da Publiacqua S.p.A., con le quali è stata richiesta la proroga dei provvedimenti di viabilità adottati con la suddetta ordinanza;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto quindi che i lavori non potranno essere ultimati entro le ore 18:00 il giorno 20 novembre 2015 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 3264/2015, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 3264/2015 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 18:00 del giorno 24 NOVEMBRE 2015, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1 Provvedimento principale
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito ed un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 per circoscrivere l'area interessata dai lavori;
2. Deviazioni
Durante lo svolgimento dei suddetti lavori il traffico sarà deviato come segue:
-- il traffico proveniente da Via Montalese lato cimitero comunale "Chiesanuova" in:
Via F. Melis, Via di Maliseti, Via R. Grassi, Via Caduti Senza Croce e Via Montalese;
-- il traffico proveniente da Via Montalese lato Via Caduti Senza Croce in:
Via Montalese, Via F. Melis, Via di Maliseti.
2.1 Deviazioni Trasporto Pubblico
Da Via Montalese deviazione in:
Via F. Melis, Via di Maliseti, Via R. Grassi, Via Caduti Senza Croce e Via Montalese, da dove riprenderà il percorso regolare;
Da Via Montalese deviazione in:
Via F. Melis, Via di Maliseti, da dove riprenderà il percorso regolare.
Da Via Montalese deviazione in:
Via Montalese (fino al cimitero comunale "Chiesanuova), da dove riprenderà il percorso regolare.
Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati. Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi e presso le fermate dei percorsi interessati.
3. Ulteriori provvedimenti
Durante l'adozione del provvedimento di divieto di transito di cui sopra in:
3.1
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con direzione da Via C. Rosatella Chiti verso Via F. Melis (cimitero Chiesanuova), revocando il senso unico di circolazione esistente, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
3.2
SENSO VIETATO, verso Via C. Rosatella Chiti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
3.3
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, verso Via F. Melis, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto;
3.4
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, verso Viale Nam Dinh, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto;
3.5
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;
3.6
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto;
3.7
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
3.8
STRADA SENZA USCITA, verso Via Montalese, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;
3.9
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;
3.10
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
4. Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire agli utenti della strada la massima informazione apponendo un congruo numero di cartelli indicanti le deviazioni adottate, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:
Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 20 novembre 2015