Viste le proprie ordinanze n. 3100/2015, e successiva integrazione n. 3122/2015 con le quali venivano adottati ed integrati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione di lavori di risanamento del manto stradale e di rifacimento del tappeto d'usura in Via del Purgatorio, tratto compreso tra l'intersezione con Via Cava e l'intersezione con Vicolo di Cortevecchia, per conto del Servizio PH, eseguiti dalla ditta Endiasfalti S.p.A. con sede in Agliana (PT), Via F. Ferrucci;
vista la richiesta pervenuta in data 28 ottobre 2015 da uffici interni a questo Servizio, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori;
vista la richiesta pervenuta in data 30 ottobre 2015 da uffici interni a questo Servizio, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.702.151029/p del 05 novembre 2015;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
preso atto quindi che i lavori non potranno essere ultimati entro le 18:00 del giorno 06 novembre 2015 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 3100/2015 integrata con ordinanza 3122/2015, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 3100/2015, limitatamente alla 2^ fase, e la successiva integrazione con ordinanza n.3122/2015 vengano prorogate fino al termine dei lavori e comunque non il giorno 20 NOVEMBRE 2015, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nelle medesime e di seguito dettagliati:
-- ordinanza n. 3100/2015
2^ FASE
Questa fase verrà avviata solo dopo la riapertura ed il ripristino della viabilità interessata dalla 1^ fase dei lavori.
2.1 Provvedimento principale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione da Vicolo di Cortevecchia verso Via W. Tobagi, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e/o A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.
L'intera area interessata dai lavori ed adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992.
2.2 Deviazioni
Durante la fase di senso unico di circolazione nel suddetto tratto di Via del Purgatorio il traffico veicolare proveniente dal lato di Via Cava, sarà deviato in:
Via W. Tobagi, Via dei Casini, Vicolo di Cortevecchia e Via del Purgatorio.
2.3 Ulteriori provvedimenti:
2.3.1
SENSO VIETATO verso Vicolo di Cortevecchia, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
2.3.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
2.3.3
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione da Via dei Casini verso il civico 8, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
2.3.4
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t;
2.3.5
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
2.3.6
SENSO VIETATO verso Via dei Casini, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
2.3.7
STRADA SENZA USCITA, verso Via dei Casini, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di obbligo: strada senza uscita.
2.4. Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
Si specifica che, durante la seconda fase dei lavori, la ditta esecutrice degli stessi dovrà provvedere a rimuovere i parapedonali posti a chiusura dell'intersezione tra Via dei Casini e
Vicolo di Cortervecchia. I suddetti parapedonali dovranno essere poi ricollocati al termine dei lavori in oggetto.
-- integrazione con ordinanza n.3122/2015
che nell'ordinanza n. 3100/2015 il punto 2.1 sia integrato e sostituito come segue:
2.1 Provvedimento principale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE, con direzione da Vicolo di Cortevecchia verso Via W. Tobagi, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e/o A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.
L'intera area interessata dai lavori ed adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992.
Si specifica che l'ordinanza n. 3100/2015 viene confermata in ogni altra parte.
Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 6 novembre 2015